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Puoi permetterti di correre il rischio?

Monitor appalti è utile ad intercettare per tempo gli elementi che gli ispettori del lavoro, dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali considerano ai fini della contestazione di irregolarità dell’appalto. La nostra piattaforma avanzata è in grado di quantificare con precisione le differenze retributive, contributive e di Trattamento di Fine Rapporto riscontrate nei cedolini dell’appaltatore e di calcolarne l’esposizione al rischio complessiva.

Questo permette di identificare rapidamente eventuali discrepanze che potrebbero mettere a rischio il committente, il quale è responsabile in solido con l’appaltatore.

A fronte delle novità introdotte dal D.L. n. 19/2024 e dal nuovo Codice Appalti (D.lgs. n. 36/2023) sono state inasprite le sanzioni a carico del committente e dell’appaltatore obbligati in solido nei confronti rispettivamente del proprio appaltatore e subappaltatore. Sanzioni (aggiornate a marzo 2024):
IllecitiSanzioni


Somministrazione e utilizzazione illecita di manodopera
(Fonte: art. 18, co. 1 e 2, D.lgs. n. 276/2003)
(Es. interferenze organizzative)


1. Arresto fino a un mese o ammenda di €60 per ogni lavoratore
occupato al giorno, a carico del somministratore e dell’utilizzatore.

2. In presenza di sfruttamento di minori:
arresto fino a 18 mesi;
ammenda aumentata fino al sestuplo.

3. Recidiva:
aumento del 20% della sanzione se il datore di lavoro è recidivo
entro 3 anni dall’ultima sanzione.

4. Range delle sanzioni monetarie:
da €5.000 a €50.000.



Appalto privo dei requisiti di cui all’art. 29, co. 1 del D.lgs. n. 276/2003
(Fonte: art. 18, co. 5-bis, D.lgs. n. 276/2003).

(Es. per assenza di organizzazione propria dell’appaltatore)
1. Arresto fino a un mese o ammenda di €60 per ogni lavoratore
occupato al giorno, a carico del somministratore e dell’utilizzatore.

2. In presenza di sfruttamento di minori:
arresto fino a 18 mesi;
ammenda aumentata fino al sestuplo.

3. Recidiva:
aumento del 20% della sanzione se il datore di lavoro è recidivo entro 3 anni dall’ultima sanzione.

4. Range delle sanzioni monetarie:
da €5.000 a €50.000.

Somministrazione di lavoro posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore
(c.d. fraudolenta).
(Fonte: art. 18, co. 5-ter, D.lgs. n. 276/2004).
(Es. per tariffazione a ore anzichè per quantità/ a corpo) con ingiusto profitto di comittente e appaltatore).
1. Arresto fino a tre mesi o ammenda di €100 per lavoratore occupato
al giorno.

2. In presenza di sfruttamento di minori:
arresto fino a 18 mesi;
ammenda aumentata fino al sestuplo.

3. Recidiva:
aumento del 20% della sanzione se il datore di lavoro è recidivo entro 3 anni dall’ultima sanzione.

4. Range delle sanzioni monetarie:
da €5.000 a €50.000.